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Antincendio nei condomini a 360°

Il nuovo D.P.R. 151/2011 che regolamenta i nuovi procedimenti relativi alla prevenzione incendi introduce importanti modifiche che interessano anche condomini residenziali, incluse le autorimesse e le centrali termiche di loro pertinenza. Tali modifiche riguardano sia i criteri di classificazione di questi edifici, sia i procedimenti necessari per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).

Maggiori informazioni

D.P.R. 151/2011 nei condomini residenziali


Il nuovo D.P.R. 151/2011 che regolamenta i nuovi procedimenti relativi alla prevenzione incendi introduce importanti modifiche che interessano anche condomini residenziali, incluse le autorimesse e le centrali termiche di loro pertinenza. Tali modifiche riguardano sia i criteri di classificazione di questi edifici, sia i procedimenti necessari per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).

Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 151/2011, avvenuto il 7 ottobre scorso, anche per i fabbricati ad uso civile sono stati introdotte importanti modifiche dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.


Come già anticipato nelle nostre precedenti informative, le modifiche introdotte non alterano ne le regole tecniche a cui gli edifici devono sottostare ne, di conseguenza, le opere di adeguamento necessarie, bensì introducono nuovi criteri procedurali per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) che sostituisce l’ormai superato Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

Il D.P.R. 151/2011, inoltre, fissa entro un anno dalla sua entrata in vigore il termine ultimo per la regolarizzazione dei fabbricati esistenti che non risultano ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi.


Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presenti all’interno dei condomini vengono classificate in 3 categorie in funzione del livello di rischio; per ciascuna categoria è previsto un differente iter procedurale.


Certificato di Prevenzione Incendi e Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Sono soggette all’obbligo di ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi le attività indicate dal DPR n. 151 del 1 Agosto 2011. Ai fini dell’ottenimento del C.P.I. o dell'elaborazione della SCIA la SME antincendio propone sempre soluzioni conformi alle normative vigenti, alla buona tecnica ed agli interessi. Il nuovo Decreto ha definito 3 categorie:

Rischio basso

Centrali termiche con potenzialità compresa tra 116 e 350 kW (attività 74/A del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982);

Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 mq 1 (attività 75/A del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);

Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 m 2 (attività 77/A del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982). 

Rischio medio

Centrali termiche con potenzialità compresa tra 350 e 700 kW (attività 74/B del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);

Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 1000 e 3000 mq (attività 75/B del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982)

Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 32 e 54 m (attività 77/B del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Rischio alto

Centrali termiche con potenzialità superiore a 700 kW (attività 74/C del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);

Autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 3000 mq (attività 75/C del D.P.R.151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);

Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 54 m (attività 77/C del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Tutti i condomini già in possesso di Parere di Conformità Antincendio ma che alla data di entrata in vigore del D.P.R.151/2011 non risultano ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi sono tenuti a portare a compimento la pratica attraverso l’attuazione dei progetti precedentemente approvati e presentando, in sostituzione della ormai superata richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 .

Tutti i condomini già in possesso del regolare Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità alla scadenza del periodo di validità del certificato devono presentare “richiesta di rinnovo della conformità antincendio” (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011) attraverso la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).

LA

NORMATIVA

D.P.R. 151/2011

RICHIEDI SOPRALLUOGO

D.P.R. 151/2011


Tra l’elenco delle attività, inserite nel d.p.r.151/2011, si evidenziano

l’attività n.73: "Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità." L’attività viene equiparata a quella del n.89 del d.m. 16/02/82 : “Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti.”


L’attività n.74: “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.” Questa attività ricade in categoria A per quegli impianti con potenzialità fino a 350 kW, in categoria B con potenzialità fra i 350 kW e fino 700 kW e in categoria C con potenzialità oltre i 700kW. Si evidenzia il principio di proporzionalità in base al rischio, infatti maggiore è la potenzialità degli impianti maggiore sarà la categoria di appartenenza e di conseguenza il controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Bisogna tenere presente, che per quegli stabili dove sono ubicate due o più centrali termiche in uno stesso locale, ai fini delle procedure antincendio le potenzialità devono essere sommate.


L’attività n.75: “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq.” L’attività ricadrà in categoria A per quelle autorimesse fino a 1000 mq, in categoria B le autorimesse oltre 1000 mq e fino a 3000 mq e ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq e in categoria C le autorimesse oltre 3000 mq, il ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq e i depositi di mezzi rotabili (fig1). Con il nuovo decreto non viene più considerato il numero di autovetture bensì la superficie dell’autorimessa per essere soggetta o meno. Per quelle autorimesse già esistenti si possono avere, così, due situazioni: -autorimessa con una superficie inferiore a 300 mq. e con più di 9 autoveicoli: non soggetta. -autorimessa con una superficie maggiore a 300 mq. e con meno di 9 autoveicoli: soggetta e ricadente in categoria A.


Ulteriore attività è la n.77 : “Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.” La vecchia norma, identificata al n.94 del d.m. 16/02/82 assoggettava al CPI gli edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri. Si definisce altezza antincendio dal d.m. Int. 30/11/1983 n.339: “altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.” Mentre l’altezza in gronda ê definita dal penultimo comma, della circ. n. 25 del 2 giugno 1982, come: “l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile”. La presenza, ad esempio, di una mansarda abitabile farà differire l’obbligo di attività soggetta, o non, al controllo dei Vigili del Fuoco

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