Per Sicurezza sul Lavoro di intende l'attuazione da parte del Datore di Lavoro, di tutte quelle misure di tipo tecnico, organizzativo e procedurale finalizzate alla protezione dei lavoratori e di tutte le persone che gravitano nelle aree aziendali, nonché dell’ambiente ad esse circostante.
L'obiettivo è quello di tutelare la salute dei lavoratori, prevenendo malattie professionali, e di ridurre la probabilità di incidenti sul lavoro ad un livello ritenuto accettabile.
La normativa di riferimento in Italia è il Decreto Legislativo 81/08.
Tra i principali obblighi del Datore di Lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 ci sono la valutazione dei rischi e la formazione dei lavoratori.
La redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs 81/08), comunemente noto come D.V.R., è un obbligo imposto ai Datori di Lavoro di tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla classificazione di rischio ATECO di appartenenza, dal numero di dipendenti e dalla tipologia di attività lavorativa svolta.
Fino al 31 maggio 2013 la aziende con meno di dieci dipendenti potevano considerare evaso l’obbligo di redazione del DVR, semplicemente producendo una autocertificazione che attestasse di aver effettuato internamente la valutazione del rischio; a partire dal primo di giugno del 2013 invece l’obbligo di redazione è stato esteso anche a tutte le aziende con un solo dipendente oltre al datore di lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale, (quindi anche se questo lavoratore è uno stagista, un formando o un borsista per esempio).
Restano quindi esentate da tale obbligo solo i liberi professionisti, le ditte individuali e le imprese familiari senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplici (SS) e le Società in Nome Collettivo (SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR.
Il Medico Competente deve essere nominato nei casi previsti dalla normativa vigente; più precisamente, in tutte quelle aziende i cui dipendenti sono soggetti a rischi specifici per la salute elencati nel D.Lgs. 81/08
La redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs 81/08), comunemente noto come D.V.R., è un obbligo imposto ai Datori di Lavoro di tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla classificazione di rischio ATECO di appartenenza, dal numero di dipendenti e dalla tipologia di attività lavorativa svolta.
Fino al 31 maggio 2013 la aziende con meno di dieci dipendenti potevano considerare evaso l’obbligo di redazione del DVR, semplicemente producendo una autocertificazione che attestasse di aver effettuato internamente la valutazione del rischio; a partire dal primo di giugno del 2013 invece l’obbligo di redazione è stato esteso anche a tutte le aziende con un solo dipendente oltre al datore di lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale, (quindi anche se questo lavoratore è uno stagista, un formando o un borsista per esempio).
Restano quindi esentate da tale obbligo solo i liberi professionisti, le ditte individuali e le imprese familiari senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplici (SS) e le Società in Nome Collettivo (SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR.
Il D.P.R. 462/2001 (art. 2, commi 2 e 3) impone al datore di lavoro di inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto elettrico, la dichiarazione di conformità all'I.S.P.E.S.L. e all'A.S.L. o all'A.R.P.A. territorialmente competenti oppure allo sportello unico per le attività produttive nei comuni o nelle associazioni in cui è stato attivato.
Il datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo III) ha l'obbligo di accertare che i requisiti sicurezza degli impianti elettrici siano mantenuti efficienti nel loro esercizio.
Il datore di lavoro, al fine di mantenere gli impianti in efficienza, deve quindi provvedere alla regolare manutenzione degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Polizza Generali S.p.a. N° 400294292
La polizza RC verso Terzi copre tutti i danni che possono essere causati, appunto, a terzi nell'esercizio dell’attività aziendale e di quelle ad essa connesse quali committenza di lavori di subappalto o di manutenzione.
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